Archivio Provvedimenti Disciplinari della Figs
Bellemo Michele
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 28 novembre 2023, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare:
- Visti gli l'artt. 1/2 - 16/2 - 18/d - 22 - 32 - 33 e 43/d del Regolamento di Giustizia, applica al tesserato Bellemo Michele la sanzione della squalifica per n. 3 gare, con decorrenza successiva alla comunicazione del presente provvedimento.

Morri Davide
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 28 novembre 2023, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare:
- Visti gli l'artt. 1/2 - 16/2 - 18/d - 22 - 32 e 43/d del Regolamento di Giustizia, applica al tesserato Morri Davide la sanzione della squalifica per n. 1 gara, con decorrenza successiva alla comunicazione del presente provvedimento.

Belvedere Federico
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 16 novembre 2023, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare:
- Visti gli l'artt. 1/2 - 18/d - 22 - 32 - 33 e 43/d del Regolamento di Giustizia, applica al tesserato Belvedere Federico la sanzione della squalifica per mesi tre, con decorrenza successiva alla comunicazione del presente provvedimento.
 
Farci Andrea 
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 16 novembre 2023, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare:
- Visti gli l'artt. 1/2 - 16/2 - 18/d - 22 - 32 e 43/d del Regolamento di Giustizia, applica al tesserato Farci Andrea la sanzione della squalifica per mesi uno, con decorrenza successiva alla comunicazione del presente provvedimento.

Brusco Daniel
Il Tribunale Federale, in data 03 ottobre 2023, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare: - Visti gli artt. 12.2, 18, 22, 32.1, 37.2 e 38.2 del Regolamento di Giustizia, applica al tesserato la sanzione della squalifica per giorni 30, con decorrenza successiva alla comunicazione del presente provvedimento.

Barnham Alain Robert
Il Tribunale Federale, in data 24 gennaio 2023, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare: - Visti gli artt. 10/d e 10/e del Reg. Sanitario, 41/a del Reg. Organico, 13.1 13.3 13.5 dello Statuto Figs, applica al tesserato la sanzione della ammonizione.
Menichetti Attilio
Il Tribunale Federale, in data 06 settembre 2022, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare: - Visti gli artt. 12.2, 18, 22, 32.1, 33.2 a-b-c, 33.3 e 33.5 del Regolamento di Giustizia, applica al tesserato la sanzione della squalifica per mesi 7 e giorni 10, con decorrenza successiva alla comunicazione del presente provvedimento.
 
Campestrin Lucia Antonia
La Segreteria Figs, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 15, comma 4, dello Statuto Federale, attesta che il divieto a far parte dell'ordinamento sportivo, per il periodo di 10 anni, a carico della sig.ra Campestrin Lucia Antonia, già tesserata per questa Federazione, fa data dal 30 giugno 2022.

Campestrin Lucia Antonia
Il Tribunale Federale, in data 03 maggio 2022, visti gli artt. 1, 2 e 12.1 del Regolamento di Giustizia, ha disposto il rigetto della richiesta di sanzione formulata dal Procuratore Federale.

Menichetti Attilio
Il Tribunale Federale, in data 21 aprile 2022, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare: - Visti gli artt. 12.2, 18, 22, 32.1, 37.2 e 38.2 del Regolamento di Giustizia, applica al tesserato la sanzione della squalifica per giorni 20, con decorrenza successiva alla comunicazione del presente provvedimento.
Ascenzo Navarro Alfonso
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 03 dicembre 2021, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare:
- Visto l'art. 1/2 del Regolamento di Giustizia, ammonisce il tesserato Ascenzo Navarro Alfonso diffidandolo formalmente a non commettere in futuro altre infrazioni con l'avvertimento che in difetto saranno punite più severamente.

Bellemo Michele
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 03 dicembre 2021, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare:
- Visto l'art. 1/2 del Regolamento di Giustizia, ammonisce il tesserato Bellemo Michele diffidandolo formalmente a non commettere in futuro altre infrazioni con l'avvertimento che in difetto saranno punite più severamente.

Belvedere Federico
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 03 dicembre 2021, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare:
- Visto l'art. 1/2 del Regolamento di Giustizia, ammonisce il tesserato Belvedere Federico diffidandolo formalmente a non commettere in futuro altre infrazioni con l'avvertimento che in difetto saranno punite più severamente.

Capella Andrea
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 03 dicembre 2021, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare:
- Visto l'art. 1/2 del Regolamento di Giustizia, ammonisce il tesserato Capella Andrea diffidandolo formalmente a non commettere in futuro altre infrazioni con l'avvertimento che in difetto saranno punite più severamente.

Feritim Hamdi
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 03 dicembre 2021, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare:
- Visti gli l'artt. 1/2 - 16 e 43/d del Regolamento di Giustizia, applica al tesserato Feritim Hamdi la sanzione della squalifica per mesi uno, con decorrenza successiva alla comunicazione del presente provvedimento.

Scodavolpe Stefano
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 03 dicembre 2021, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare:
- Visto l'art. 1/2 del Regolamento di Giustizia, ammonisce il tesserato Scodavolpe Stefano diffidandolo formalmente a non commettere in futuro altre infrazioni con l'avvertimento che in difetto saranno punite più severamente

Speranza Pasquale
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 05 novembre 2021, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare:
- Visti gli l'artt. 1/2 - 18/b - 20 del Regolamento di Giustizia, ammonisce il tesserato Speranza Pasquale diffidandolo formalmente a non commettere in futuro altre infrazioni con l'avvertimento che in difetto saranno punite più severamente.

Gusmano Michele
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 16 maggio 2021, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare:
- Visti gli l'artt. 1/2 - 18/d - 20 del Regolamento di Giustizia, ammonisce il tesserato Gusmano Michele diffidandolo formalmente a non commettere in futuro altre infrazioni con l'avvertimento che in difetto saranno punite più severamente.

Negro Tiberio
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 20 aprile 2021, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare:
- Visti gli l'artt. 1/2 - 18/d - 22 - 32 - 33 e 43/d del Regolamento di Giustizia, applica al tesserato Negro Tiberio la sanzione della squalifica per n. 6 gare, con decorrenza successiva alla comunicazione del presente provvedimento.

Aroyo Isaac
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 15 dicembre 2020, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare:
- Visti gli l'artt. 1/1 - 1/2 – 17 del Regolamento di Giustizia, applica al tesserato Aroyo Isaac la sanzione inibitoria della squalifica per n. 2 (due) gare con decorrenza successiva alla comunicazione del presente provvedimento.

Coleman Ben
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 15 dicembre 2020, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare:
- Visti gli l'artt. 1/1 - 1/2 – 16/2 - 17 del Regolamento di Giustizia, applica al tesserato Coleman Ben la sanzione inibitoria della squalifica per n. 5 (cinque) gare con decorrenza successiva alla comunicazione del presente provvedimento.

Fallows Richie
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 15 dicembre 2020, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare:
- Visti gli l'artt. 1/1 - 1/2 – 16/2 - 17 del Regolamento di Giustizia, applica al tesserato Fallows Richie la sanzione inibitoria della squalifica per n. 5 (cinque) gare con decorrenza successiva alla comunicazione del presente provvedimento.

Hutton Jasmine
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 15 dicembre 2020, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare:
- Visti gli l'artt. 1/1 - 1/2 – 16/2 - 17 del Regolamento di Giustizia, applica alla tesserata Hutton Jasmine la sanzione inibitoria della squalifica per n. 5 (cinque) gare con decorrenza successiva alla comunicazione del presente provvedimento.

Paunonen Petra
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 15 dicembre 2020, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare:
- Visti gli l'artt. 1/1 - 1/2 – 17 del Regolamento di Giustizia, applica alla tesserata Paunonen Petra la sanzione inibitoria della squalifica per n. 2 (due) gare con decorrenza successiva alla comunicazione del presente provvedimento.

Taylor-French Lily
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 15 dicembre 2020, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare:
- Visti gli l'artt. 1/1 - 1/2 – 16/2 - 17 del Regolamento di Giustizia, applica alla tesserata Taylor-French Lily la sanzione inibitoria della squalifica per n. 5 (cinque) gare con decorrenza successiva alla comunicazione del presente provvedimento.

Taylor-French Lotti
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 15 dicembre 2020, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare:
- Visti gli l'artt. 1/1 - 1/2 – 16/2 - 17 del Regolamento di Giustizia, applica alla tesserata Taylor-French Lotti la sanzione inibitoria della squalifica per n. 5 (cinque) gare con decorrenza successiva alla comunicazione del presente provvedimento.

A.S.D. Mondo Squash
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 15 dicembre 2020, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare:
- Visto l’art. 2/3 del Regolamento di Giustizia applica alla società A.S.D. Mondo Squash la sanzione pecuniaria di € 150.00.

A.S.D. New Squash Club Catania
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 15 dicembre 2020, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare:
- Visto l’art. 2/3 del Regolamento di Giustizia applica alla società A.S.D. New Squash Club Catania la sanzione pecuniaria di € 250.00.

A.S.D. Torino Squash Zone
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 15 dicembre 2020, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare:
- Visto l’art. 2/3 del Regolamento di Giustizia applica alla società A.S.D. Torino Squash Zone la sanzione pecuniaria di € 150.00.

Sportitalia S.S.D. a R.L.
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 15 dicembre 2020, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare:
- Visto l’art. 2/3 del Regolamento di Giustizia applica alla società Sportitalia S.S.D. a R.L.la sanzione pecuniaria di € 150.00.

Versilia Squash S.S.D. a R.L.
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 15 dicembre 2020, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare:
- Visto l’art. 2/3 del Regolamento di Giustizia applica alla società Versilia Squash S.S.D. a R.L.la sanzione pecuniaria di € 150.00.

Belvedere Federico
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 07 dicembre 2020, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare:
- Visti gli l'artt. 1/2 - 1/3 - 7 - 16/2 - 18/j - 28/2 - 35/d del Regolamento di Giustizia, applica al tesserato Belvedere Federico la sanzione della sospensione da ogni attività federale, per il periodo di mesi 3 e giorni 10 con decorrenza successiva alla comunicazione del presente provvedimento.

 

Gentiletti Mario
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 09 settembre 2020, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare:
- Visti gli l'artt. 1/2 - 18/d - 22 - 32 e 43/d del Regolamento di Giustizia, applica al tesserato Gentiletti Mario la sanzione della squalifica per n. 2 (due) gare con decorrenza successiva alla comunicazione del presente provvedimento.

 

Negro Tiberio
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 22 ottobre 2019, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare:
- Visti gli l'artt. 1/2 - 16/2 - 18/d - 22 - 32 e 43/d del Regolamento di Giustizia, applica al tesserato Negro Tiberio la sanzione della squalifica per mesi due, con decorrenza successiva alla comunicazione del presente provvedimento.

Bonaccorso Antonino Maria
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 25 settembre 2019, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare:
- Visti gli l'artt. 16/2 - 18/d - 22 - 32 e 43/d del Regolamento di Giustizia, applica al tesserato Bonaccorso Antonino Maria la sanzione della squalifica per n° 1 gara, con decorrenza successiva alla comunicazione del presente provvedimento, da scontare nello stesso circuito di gare nel quale si è generata la squalifica.

Conti Lorenzo
Il Tribunale Federale, in data 30 maggio 2019, con apposito provvedimento, ha approvato, con efficacia immediata, l’accordo convenuto tra il Procuratore Federale e l’incolpato, per la violazione dell’art. 1/1-2-3-5 del Regolamento di Giustizia in collegamento con l’appendice 6 del Regolamento per gli incontri di singolo. L’accordo consiste nell’applicazione delle seguenti sanzioni:

  1. 20 di squalifica con decorrenza dal 01/07/19 al 20/07/19 e ammonizione con diffida, con l’ulteriore obbligo a carico dell’incolpato di frequentare un corso di aggiornamento presso la Scuola Nazionale Maestri sull’uso dei dispositivi di sicurezza per i minori durante l’insegnamento ed il gioco dello squash e, in aggiunta, la promozione di iniziative sulla sensibilizzazione dei giovani in materia di precauzioni e sicurezza nel gioco dello squash.

Gentiletti Mario
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 14 maggio 2019, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare:
- Visti gli l'artt. 16/2 - 18/d - 22 - 32 e 43/d del Regolamento di Giustizia, applica al tesserato Gentiletti Mario la sanzione della squalifica per n° 1 gara, con decorrenza successiva alla comunicazione del presente provvedimento, da scontare nello stesso circuito di gare nel quale si è generata la squalifica.

A.S.D. Squash Scorpion Rende
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 12 aprile 2019, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare:

- Visti gli artt. 1 - 15 – 18 - 21 del Regolamento di Giustizia applica alla società A.S.D. Squash Scorpion la sanzione pecuniaria di € 200.00 da pagarsi entro il 15 maggio 2019, avvertendo che, in mancanza, si convertirà nella squalifica del campo da gioco per gg. 60.

Belvedere Vincenzo
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 12 aprile 2019, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare:

- Visti gli artt. 1 - 7 - 15 – 16 – 18 - 37 del Regolamento di Giustizia, applica al sig. Belvedere la sanzione inibitiva di mesi uno con sospensione dalle cariche societarie rivestite.

Speranza Pasquale
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 12 aprile 2019, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare:

- Visti gli artt. 1 - 7 - 15 – 16 – 18 – 37 del Regolamento di Giustizia, applica al sig. Speranza la sanzione inibitiva di mesi uno con sospensione dalle cariche societarie rivestite.

Gusmano Vincenzo
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 12 aprile 2019, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare:

- Visti gli artt. 1 - 7 - 16 – 18 del Regolamento di Giustizia, applica al sig. Gusmano la sanzione inibitiva di mesi due con sospensione dalle cariche societarie rivestite.

Potenza Patrizio
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 12 aprile 2019, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare:

- Visti gli artt. 1 – 18 del Regolamento di Giustizia e art. 3.7.14 del Regolamento degli Incontri di Singolo applica al sig. Potenza la sanzione inibitiva della sospensione dall’attività arbitrale per mesi uno e giorni 15.

Farci Andrea
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 25 febbraio 2019, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare:
- Visti gli l'artt. 1/2 - 16/2 - 18/d - 22 - 32 e 43/d del Regolamento di Giustizia, applica al giocatore Farci Andrea la sanzione della squalifica per n° 2 gare, con decorrenza successiva alla comunicazione del presente provvedimento.

A.S.D. Domus Squash
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 30 maggio 2018, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare:
- Visti gli art. 17 - 18/c – 21 - 32/3 del Regolamento di Giustizia e art. 29 del Regolamento di Gara, applica alla società A.S.D. Domus Squash la sanzione pecuniaria di € 150.00 da pagarsi entro il 15 luglio 2018, avvertendo che in mancanza si convertirà nella squalifica del campo da gioco per gg. 60.

Sportitalia S.S.D. a R.L.
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 28 marzo 2018, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare:
- Visti gli art. 17 - 18/c – 21 - 32/3 del Regolamento di Giustizia e art. 34 del Regolamento di Gara applica alla società Sportitalia S.S.D. a R.L. la sanzione pecuniaria di € 150.00 da pagarsi entro il 15 maggio 2018, avvertendo che in mancanza si convertirà nella squalifica del campo da gioco per gg. 60.

S.S.D. 2001 S.R.L.
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 28 marzo 2018, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare:
- Visti gli art. 17 - 18/c – 21 - 32/3 del Regolamento di Giustizia e art. 34 del Regolamento di Gara applica alla società S.S.D. 2001 S.R.L. la sanzione pecuniaria di € 150.00 da pagarsi entro il 15 maggio 2018, avvertendo che in mancanza si convertirà nella squalifica del campo da gioco per gg. 60.

Lasciarrea Luca
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 21 febbraio 2018, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare:
- Visti gli l'artt. 1/2 - 16/2 - 18/d - 22- 32 e 43/d del Regolamento di Giustizia, applica al giocatore Lasciarrea Luca la sanzione della squalifica per n° 3 gare con decorrenza successiva alla comunicazione del presente provvedimento.

Del Tufo Danilo
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 05 novembre 2017, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare:
- Visti gli l'artt. 1/2 - 17 - 18/b - 20 - 37 del Regolamento di Giustizia, ammonisce il tesserato Del Tufo Danilo diffidandolo formalmente a non commettere in futuro altre infrazioni con l'avvertimento che in difetto saranno punite più severamente.

Versilia Squash S.S.D. a R.L.
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 28 marzo 2017, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare:
- Visti gli art. 17 - 18/c – 21 - 32/3 del Regolamento di Giustizia e art. 34 del Regolamento di Gara applica alla società Versilia Squash S.S.D. a R.L. la sanzione pecuniaria di € 150.00 da pagarsi entro il 15 maggio 2017, avvertendo che in mancanza si convertirà nella squalifica del campo da gioco per gg. 60.

Amato Raffaele - A.S.D. Crazy Team - Feritim Hamdi - Vino Francesco - Zuccarello Brenno
Il Tribunale Federale, in data 11 gennaio 2017, in relazione ai seguenti procedimenti:
- Procedimento Amato Raffaele II;
- Procedimento Crazy Team;
- Procedimento Feritim Hamdi;
- Procedimento Vino Francesco;
- Procedimento Zuccarello Brenno;
ne dichiara l'estinzione in base all'art. 82, comma 1 e 4, del Regolamento di Giustizia.

Lasciarrea Luca
La Corte Sportiva d'Appello della Figs, in data 1° settembre 2016, in relazione all’appello presentato dal tesserato Lasciarrea Luca, avverso il provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo Nazionale della Figs, in data 28 giugno 2016, vista ed esaminata la relativa documentazione, dispone la riduzione della squalifica a mesi sei.

Lasciarrea Luca
La Corte Sportiva d'Appello della Figs, in data 15 luglio 2016, in relazione all’appello presentato dal tesserato Lasciarrea Luca, avverso il provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo della FIGS, in data 28 giugno 2016, vista ed esaminata la relativa documentazione, dispone, in attesa della decisione definitiva, il rigetto della richiesta di sospensione dell’esecuzione del provvedimento del Giudice Sportivo.

Amato Raffaele
Il Tribunale Federale, in data 28 giugno 2016, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare: - Visti gli artt. 1 – 7 - 17 e 35/F del Regolamento di Giustizia, irroga al tesserato Amato Raffaele la sanzione inibitoria della squalifica di mesi dieci.

Barra Danilo
Il Tribunale Federale, in data 28 giugno 2016, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare: - Visto l'art. 1 del Regolamento di Giustizia, ammonisce con diffida il tesserato Barra Danilo.

Bigica Claudio
Il Tribunale Federale, in data 28 giugno 2016, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare: - Visti gli artt. 1 e 17 del Regolamento di Giustizia, ammonisce con diffida il tesserato Bigica Claudio.

Carnero Paul
Il Tribunale Federale, in data 28 giugno 2016, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare: - Visti gli artt. 1 – 7 - 17 e 35/F del Regolamento di Giustizia, irroga al tesserato Carnero Paul la sanzione inibitoria della squalifica di mesi nove.

Frizzarin Gabriella
Il Tribunale Federale, in data 28 giugno 2016, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare: - Visto l'art. 1 del Regolamento di Giustizia, ammonisce con diffida la tesserata Frizzarin Gabriella.

Hart James
Il Tribunale Federale, in data 28 giugno 2016, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare: - Visti gli artt. 1 e 17 del Regolamento di Giustizia, ammonisce con diffida il tesserato Hart James.

Lamuraglia Angela
Il Tribunale Federale, in data 28 giugno 2016, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare: - Visto l'art. 1 del Regolamento di Giustizia, ammonisce con diffida la tesserata Lamuraglia Angela.

Lauta Vincenzo
Il Tribunale Federale, in data 28 giugno 2016, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare: - Visti gli artt. 1 – 7 - 17 – 33 e 35/F del Regolamento di Giustizia, irroga al tesserato Lauta Vincenzo la sanzione inibitoria della squalifica di mesi nove.

Melian Diaz Letizia
Il Tribunale Federale, in data 28 giugno 2016, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare: - Visto l'art. 1 del Regolamento di Giustizia, ammonisce con diffida la tesserata Melian Diaz Letizia.

Menichetti Attilio
Il Tribunale Federale, in data 28 giugno 2016, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare: - Visti gli artt. 1 e 17 del Regolamento di Giustizia, ammonisce con diffida il tesserato Menichetti Attilio.

Neri Manuela
Il Tribunale Federale, in data 28 giugno 2016, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare: - Visto l'art. 1 del Regolamento di Giustizia, ammonisce con diffida la tesserata Neri Manuela.

Pignataro Pasquale
Il Tribunale Federale, in data 28 giugno 2016, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare: - Visti gli artt. 1 e 17 del Regolamento di Giustizia, ammonisce con diffida il tesserato Pignataro Pasquale.

Ranieri Leonardo
Il Tribunale Federale, in data 28 giugno 2016, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare: - Visti gli artt. 1 e 17 del Regolamento di Giustizia, ammonisce con diffida il tesserato Ranieri Leonardo.

Scaringella Domenico
Il Tribunale Federale, in data 28 giugno 2016, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare: - Visto l'art. 1 del Regolamento di Giustizia, ammonisce con diffida il tesserato Scaringella Domenico.

Lasciarrea Luca
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 28 giugno 2016, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare:
- Visti gli l'artt. 18/e - 23 - 32 - 43/e del Regolamento di Giustizia, dispone il ritiro della tessera agonistica Figs a carico del tesserato Lasciarrea Luca con decorrenza dalla comunicazione del presente provvedimento.

A.S.D. Varese Squash
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 20 aprile 2016, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare:
- Visti gli art. 18/c – 21 e 32/3 del Regolamento di Giustizia e art. 31 del Regolamento di Gara applica alla società affiliata A.S.D. Varese Squash la sanzione pecuniaria di € 150.00 da pagarsi entro il 15 maggio 2016, avvertendo che in mancanza si convertirà nella squalifica del campo da gioco per gg. 60.

Lasciarrea Luca
Il Presidente Federale, in data 11 marzo 2016, in risposta alla richiesta di grazia presentata da parte del tesserato Lasciarrea Luca, delibera, in base a quanto previsto dall’ art. 99) del Regolamento di Giustizia Federale, l’adozione, in data odierna ed in suo favore, del provvedimento della “Grazia”, condonandogli, con ciò, la sanzione residuale derivante dal provvedimento del Giudice Sportivo Federale, di cui era stato oggetto in data 27 giugno 2014.

Fabbri Mario
Il Tribunale Federale, il 23 febbraio 2016, ha disposto il seguente provvedimento:

- Visti gli artt. art. 12 comma 2 e art. 37 del Regolamento di Giustizia, irroga al Sig. Fabbri Mario, la sanzione della squalifica per gg.20 dalle attività sportive.

Bertocchi Michelangelo
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 2 luglio 2015, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare:
- Visti gli l'artt. 1/2 - 18/d - 22 - 33/2 a-b - 33/7 del Regolamento di Giustizia, applica al giocatore Bertocchi Michelangelo la sanzione della squalifica per n°3 gare (pena base 2 gare + 1 gara di aumento per recidiva) con decorrenza successiva alla comunicazione del presente provvedimento.

Athenae Squash Napoli
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 12 marzo 2015, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare:
- Visti gli art. 18/c – 21 - 32/3 del Regolamento di Giustizia e art. 29 Reg. Gara applica alla società affiliata Athenae Napoli la sanzione pecuniaria di € 100.00 da pagarsi entro il 15 aprile 2015, avvertendo che in mancanza si convertirà nella squalifica del campo da gioco per gg. 30.

Pontoni Mariano
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 17 aprile 2015, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare:
- Visti gli l'artt. 1/2 - 17 - 18/b - 20 del Regolamento di Giustizia, ammonisce il tesserato Pontoni Mariano diffidandolo formalmente a non commettere in futuro altre infrazioni con l'avvertimento che in difetto saranno punite più severamente.

Drusiani Vittorio
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 12 marzo 2015, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare:
- Visti gli l'artt. 1/2 - 17 - 18/b - 20 del Regolamento di Giustizia, ammonisce il tesserato Drusiani Vittorio diffidandolo formalmente a non commettere in futuro altre infrazioni con l'avvertimento che in difetto saranno punite più severamente.

Squash Bari
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 12 marzo 2015, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare:
- Visti gli art. 18/c – 21 - 32/3 del Regolamento di Giustizia e art. 29 Reg. Gara applica alla società affiliata Squash Bari la sanzione pecuniaria di € 150.00 da pagarsi entro il 15 aprile 2015, avvertendo che in mancanza si convertirà nella squalifica del campo da gioco per gg. 30.

S.S. Lazio Squash - Halley Squash Parma
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 23 febbraio 2015, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare:
- Visti gli art. 18/c – 21 - 32/3 del Regolamento di Giustizia e art. 29 Reg. Gara applica alla società affiliata S.S. Lazio Squash la sanzione pecuniaria di € 100.00 da pagarsi entro il 31 marzo 2015, avvertendo che in mancanza si convertirà nella squalifica del campo da gioco per gg. 30.
- Visti gli art. 18/c – 21 - 32/3 del Regolamento di Giustizia e art. 29 Reg. Gara applica alla società affiliata Halley Squash Parma la sanzione pecuniaria di € 100.00 da pagarsi entro il 31 marzo 2015, avvertendo che in mancanza si convertirà nella squalifica del campo da gioco per gg. 30.

Barilari Stefano
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 28 ottobre 2014, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare:
- Visti gli l'artt. 1/2 - 17 - 18/b - 20 del Regolamento di Giustizia, ammonisce il tesserato Barilari Stefano diffidandolo formalmente a non commettere in futuro altre infrazioni con l'avvertimento che in difetto saranno punite più severamente.

Candolfo Luca
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 28 ottobre 2014, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare:
- Visti gli l'artt. 1/2 - 17 - 18/b - 20 del Regolamento di Giustizia, ammonisce il tesserato Candolfo Luca diffidandolo formalmente a non commettere in futuro altre infrazioni con l'avvertimento che in difetto saranno punite più severamente.

Pizzinato Vittorio
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 28 ottobre 2014, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare:
- Visti gli l'artt. 1/2 - 17 - 18/b - 20 del Regolamento di Giustizia, ammonisce il tesserato Pizzinato Vittorio diffidandolo formalmente a non commettere in futuro altre infrazioni con l'avvertimento che in difetto saranno punite più severamente.

Rossi Alberto
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 28 ottobre 2014, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare:
- Visti gli l'artt. 1/2 - 17 - 18/b - 20 del Regolamento di Giustizia, ammonisce il tesserato Rossi Alberto diffidandolo formalmente a non commettere in futuro altre infrazioni con l'avvertimento che in difetto saranno punite più severamente.

Boniardi Mattia
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 27 giugno 2014, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare:
- Visti gli l'artt. 1/2 - 17 - 18/b - 20 del Regolamento di Giustizia, ammonisce il tesserato Boniardi Mattia diffidandolo formalmente a non commettere in futuro altre infrazioni con l'avvertimento che in difetto saranno punite più severamente.

Del Tufo Danilo
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 27 giugno 2014, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare:
- Visti gli l'artt. 1/2 - 7 - 18/d - 22 - 35/d e 43/d del Regolamento di Giustizia, applica al giocatore Del Tufo Danilo la sanzione della squalifica per n°1 gara con decorrenza successiva alla comunicazione del presente provvedimento.

Aroyo Isaac - Squash Milano 1989 A.S.D.
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 27 giugno 2014, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:
Visti gli l'artt. 15 - 16/2 - 18/c-d - 21 e 22 del Regolamento di Giustizia:
- applica al tesserato Aroyo Isaac la sanzione della squalifica per n°1 gara del calendario agonistico con decorrenza successiva alla comunicazione del presente provvedimento;
- applica alla società affiliata Squash Milano 1989 A.S.D. la sanzione pecuniaria di € 200,00 da pagarsi entro il termine tassativo del 15/07/2014 con avvertimento che in difetto si convertirà nella sanzione inibitoria della sospensione da qualsiasi attività per gg. 90.

Lasciarrea Luca
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 27 giugno 2014, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare:
- Visti gli l'artt. 7 - 16/2 - 18/d - 22 - 33/2 a-b - 33/7 e 35 del Regolamento di Giustizia, applica al giocatore Lasciarrea Luca la sanzione della squalifica per n°8 gare (pena base gare 4 + 2 aumento per recidiva + 2 per aggravante) con decorrenza successiva alla comunicazione del presente provvedimento.

Versilia Squash S.S.D. a R.L.
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 29 maggio 2014, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare:
- Visti gli art. 18/c – 21 - 32/3 del Regolamento di Giustizia applica alla società affiliata Versilia Squash S.S.D. a R.L. la sanzione pecuniaria di € 100.00 da pagarsi entro il 30 giugno 2014, avvertendo che in mancanza si convertirà nella squalifica del campo da gioco per gg. 30.

Gentiletti Achille
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 29 maggio 2014, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare:
- Visto l'art. 16/2 del Regolamento di Giustizia, applica al sig. Gentiletti Achille la sanzione della squalifica per n°2 gare del calendario agonistico con decorrenza successiva alla comunicazione del presente provvedimento.

A.S.D. Squash Scorpion
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 29 maggio 2014, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare:
- Visti gli art. 15 - 16/3 del Regolamento di Giustizia applica alla società affiliata A.S.D. Squash Scorpion la sanzione pecuniaria di € 100.00 e la squalifica del campo di gioco per n°1 gara del calendario agonistico.

Gentiletti Mario
Il Presidente Federale, in data 24 aprile 2014, in risposta alla richiesta di grazia presentata da parte del tesserato Mario Gentiletti, delibera, in base a quanto previsto dagli artt. 50) e 90) del Regolamento di Giustizia Federale, l’adozione, in data odierna ed in suo favore, del provvedimento della “Grazia”, condonandogli, con ciò, la sanzione residuale derivante dal provvedimento del Giudice Sportivo Federale, di cui era stato oggetto in data 11 novembre 2013.

Apulia Squash A.S.D. - A.S.D. Schilling Squash & Gym
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 23 aprile 2014, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:
- Visti gli art. 17 - 18/c – 21 - 32/3 del Regolamento di Giustizia applica alle società affiliate Apulia Squash A.S.D. e A.S.D. Schilling Squash & Gym la sanzione pecuniaria di € 100.00 ciascuna.

Meneghini Stefano
La Commissione Giudicante della Figs, il 18 marzo 2014, irroga al Sig. Meneghini Stefano, la sanzione della sospensione da qualsiasi attività agonistica per il periodo di mesi due, ex art. 22 del Regolamento di Giustizia.

Bo Marco
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 06 marzo 2014, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare:
- Visti gli artt. 26 del Regolamento di Gara e 1/2 – 17 – 18/b – 20 del Regolamento di Giustizia, ammonisce il tesserato Bo Marco diffidandolo formalmente a non commettere altre infrazioni con l'avvertimento che in difetto saranno punite più severamente.

Alemanni Marco
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 17 febbraio 2014, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:
- Visti gli art. 1/2 – 17 – 18/b – 20 del Regolamento di Giustizia, ammonisce il tesserato Alemanni Marco diffidandolo formalmente a non commettere altre infrazioni con l'avvertimento che in difetto saranno punite più severamente.

Gentiletti Mario
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 11 novembre 2013, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:
- Visti gli art. 1/2 – 7 – 22 – 35/d - 43/d del Regolamento di Giustizia, applica al giocatore Gentiletti Mario la sanzione della squalifica per n°3 gare con decorrenza successiva alla comunicazione del presente provvedimento.

Meneghini Stefano
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 1 novembre 2013, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:
- Visti gli art. 1/2 – 7 - 16/2 – 22 – 35/d - 43/d del Regolamento di Giustizia, applica al giocatore Meneghini Stefano la sanzione della squalifica per n°4 gare con decorrenza successiva alla comunicazione del presente provvedimento.

Bellemo Michele - A.S.D. Torres Tennis Sassari - A.S.D. TC Su Planu Selargius
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 5 giugno 2013, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:
- Visti gli art. 1/2 – 17 – 18/b - 20 del Regolamento di Giustizia, ammonisce il tesserato Bellemo Michele diffidandolo formalmente a non commettere altre infrazioni con l'avvertimento che in difetto saranno punite più severamente.
- Visti gli art. 17 - 18/c – 21 - 32/3 del Regolamento di Giustizia applica alle società affiliate A.S.D. Torres Tennis Sassari e A.S.D. TC Su Planu Selargius la sanzione pecuniaria di € 100.00 ciascuna.

Cecchini Michael – A.S.D. Mondo Squash Riccione
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 27 marzo 2013, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:
- Visti gli art. 1/2 – 18/d – 22 – 33/2 a-b e 33/7 del Regolamento di Giustizia, applica al giocatore Cecchini Michael la sanzione della squalifica per n°3 gare con decorrenza successiva alla comunicazione del presente provvedimento;
- Visti gli art. 2/4 – 18/c – e 21 del Regolamento di Giustizia, applica alla società affiliata A.S.D. Mondo Squash Riccione la sanzione pecuniaria di € 200,00 da corrispondersi entro il 30/04/2013.

Laporta Gianluca - Illuzzi Ruggero – Maselli Alessandro - Bonaccorso Antonio - First Fitness Club S.S.D. Catania
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 4 marzo 2013, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:
- Visti gli art. 1/2 – 17 – 18/b - 20 del Regolamento di Giustizia e 25 - 26 del Regolamento delle Gare, ammonisce i tesserati Laporta Gialuca, Illuzzi Ruggero, Maselli Alessandro e Bonaccorso Antonio diffidandoli formalmente a non commettere altre infrazioni con l'avvertimento che in difetto saranno punite più severamente.
- Visti gli art. 15 - 18/c e 21 del Regolamento delle Gare applica alla società affiliata First Fitness S.S.D. Catania la sanzione pecuniaria di € 250,00

Barnham Alain Robert
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 19 febbraio 2013, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:
- Visti gli art. 1/2 – 17 – 18/b - 20 del Regolamento di Giustizia, ammonisce il tesserato Alain Robert Barnham diffidandolo formalmente a non commettere altre infrazioni con l'avvertimento che in difetto saranno punite più severamente.

Farci Andrea
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 18 febbraio 2013, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:
- Visti gli art. 1/2 – 17 – 18/b - 20 del Regolamento di Giustizia e 25 - 26 del Regolamento delle Gare, ammonisce il tesserato Farci Andrea diffidandolo formalmente a non commettere altre infrazioni con l'avvertimento che in difetto saranno punite più severamente.

Zancanella Maurizio
La Commissione Giudicante della Figs, il 20 gennaio 2013, irroga al Sig. Zancanella Maurizio, la squalifica per anni due, ex art. 1 - 9 - 28 - 69 - 71 - 72 del Regolamento di Giustizia.

Zorzi Luca
La Commissione Unica d'Appello della Figs, in data 10 gennaio 2013, in relazione all’appello presentato dal Procuratore Federale avv. Claudio Di Tullio, avverso il provvedimento disciplinare adottato dalla Commissione Giudicante della Figs, in data 3 dicembre 2012, nei confronti del tesserato Zorzi Luca, vista ed esaminata la relativa documentazione, dispone a carico del tesserato Zorzi Luca la squalifica di mesi 4 ed una sanzione pecuniaria di € 600,00=.

Madella Filippo
La Commissione Unica d'Appello della Figs, in data 10 gennaio 2013, in relazione all’appello presentato dal Procuratore Federale avv. Claudio Di Tullio, avverso il provvedimento disciplinare adottato dalla Commissione Giudicante della Figs, in data 3 dicembre 2012, nei confronti del tesserato Madella Filippo, vista ed esaminata la relativa documentazione, dispone a carico del tesserato Madella Filippo la squalifica per una gara, la prima, nel calendario federale, del circuito "Città d'Italia" di cat. A, successiva alla data di emissione del presente provvedimento.

Andreani Filippo
La Commissione Giudicante della Figs, il 19 dicembre 2012, irroga al Sig. Andreani Filippo, la squalifica per mesi quattro, ex art. 28 - 69 - 71 - 72 del Regolamento di Giustizia.

Galifi Stephane
La Commissione Giudicante della Figs, il 3 dicembre 2012, irroga al Sig. Stephane Galifi, la squalifica per anni due a cui dovranno essere aggiunti mesi due di sospensione, ex art. 7 – 9/2 – 11 - 71 – 72 del Regolamento di Giustizia.

Marcotullio Stefano
La Commissione Giudicante della Figs, il 3 dicembre 2012, irroga al Sig. Stefano Marcotullio, la squalifica giorni 40, ex art. 7 - 71 - 72 – 37/c del Regolamento di Giustizia.

Trabalza Yuri
La Commissione Giudicante della Figs, il 3 dicembre 2012, irroga al Sig. Yuri Trabalza, la squalifica per giorni 30, ex art. 7 - 71 - 72 – 37/c del Regolamento di Giustizia.

Zorzi Luca
La Commissione Giudicante della Figs, il 3 dicembre 2012, irroga al Sig. Luca Zorzi, la squalifica per mesi due, ex art. 1 - 7 – 18 - 71 – 72 del Regolamento di Giustizia.

Alemanni Marco – Granocchia Tiziana
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 6 dicembre 2012, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:
- Visti gli art. 1/2 – 16/2 – 35/d – 43/d del Regolamento di Giustizia, applica al giocatore Alemanni Marco la sanzione della squalifica per n°2 gare con decorrenza successiva alla comunicazione del presente provvedimento.
- Visti gli art. 1/2 – 17 – 18/b - 20 del Regolamento di Giustizia e 25 - 26 del Regolamento delle Gare, ammonisce la tesserata Granocchia Tiziana diffidandola formalmente a non commettere altre infrazioni con l'avvertimento che in difetto saranno punite più severamente.

Cecchini Michael – Lasciarrea Luca – Ventrice Oliviero – Di Legami Simone – Guidazzi Filippo – Coppola Claudio – Biagini Giancarlo – Castenasi Fabio
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 21 novembre 2012, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:

- Visti gli art. 1/2 – 18/d – 22 – 33/2 a-b del Regolamento di Giustizia, applica al giocatore Cecchini Michael la sanzione della squalifica per N°2 gare con decorrenza successiva alla comunicazione del presente provvedimento;
- Visti gli art. 1/2 – 18/d – 22 – 33/2 a-b del Regolamento di Giustizia, applica al giocatore Lasciarrea Luca la sanzione della squalifica per N°4 gare con decorrenza successiva alla comunicazione del presente provvedimento;
- Visti gli art. 1/2 – 18/d – 22 – 33/2 a-b del Regolamento di Giustizia, applica al giocatore Ventrice Oliviero la sanzione della squalifica per N°2 gare con decorrenza successiva alla comunicazione del presente provvedimento;
- Visti gli art. 1/2 – 17 – 18/b - 20 del Regolamento di Giustizia, ammonisce il tesserato Di Legami Simone diffidandolo formalmente a non commettere in futuro altre infrazioni con l’avvertimento che in difetto saranno punite più severamente;
- Visti gli art. 1/2 – 17 – 18/b - 20 del Regolamento di Giustizia e 25 – 26 del Regolamento delle Gare, ammonisce i tesserati Guidazzi Filippo, Coppola Claudio, Biagini Giancarlo e Castenasi Fabio diffidandoli formalmente a non commettere in futuro altre infrazioni con l’avvertimento che in difetto saranno punite più severamente.

Rinaldini Andrea
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 9 ottobre 2012, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:
- Visti gli art. 1 - 17 - 18/b - 20 del Regolamento di Giustizia e 25 - 26 del Regolamento delle Gare, ammonisce il tesserato Rinaldini Andrea diffidandolo formalmente a non commettere altre infrazioni con l'avvertimento che in difetto saranno punite più severamente.

Cecchini Michael - Lasciarrea Luca
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 25 giugno 2012, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:
- Visti gli art. 1/2 - 16/2 - 35/d - 22 e 43/d del Regolamento di Giustizia, applica al giocatore Cecchini Michael la sanzione della squalifica per N°2 gare con decorrenza successiva alla comunicazione del presente provvedimento e da scontarsi nella corrente o successiva stagione agonistica.
- Visti gli art. 1/2 - 16/2 - 35/d - 22 e 43/d del Regolamento di Giustizia, applica al giocatore Lasciarrea Luca la sanzione della squalifica per N°2 gare con decorrenza successiva alla comunicazione del presente provvedimento e da scontarsi nella corrente o successiva stagione agonistica.

Grossi Katiuscia
La Commissione Unica d'Appello della Figs, in data 21 giugno 2012, in relazione all’appello presentato dalla tesserata Grossi Katiuscia, avverso il provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo Nazionale della Figs, in data 21 maggio 2012, vista ed esaminata la relativa documentazione ed assunte ulteriori informazioni, dispone la riduzione della squalifica da N°3 gare a N°1 gara, la prima in calendario, successiva alla data di emissione del presente provvedimento.

Castellazzo Tennis Club Srl S.S.D. Parma
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 5 giugno 2012, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:
- Visti gli art. 17 - 18/c – 21 - 32/3 del Regolamento di Giustizia applica alla società affiliata Castellazzo Tennis Club Srl S.S.D. Parma la sanzione pecuniaria di € 100.00.

Bennett Dylan
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 5 giugno 2012, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:
- Visti gli art. 1/2 - 16/2 - 35/d - 22 e 43/d del Regolamento di Giustizia, applica al giocatore Bennett Dylan la sanzione della squalifica per N°1 gara con decorrenza successiva alla comunicazione del presente provvedimento e da scontarsi nella corrente o successiva stagione agonistica.

A.S.D. NT Squash Milano
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 21 maggio 2012, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:
- Visti gli art. 17 - 18/c – 21 - 32/3 del Regolamento di Giustizia applica alla società affiliata A.S.D. NT Squash Milano la sanzione pecuniaria di € 100.00.

A.S.D. Squash Firenze
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 21 maggio 2012, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:
- Visti gli art. 17 - 18/c – 21 - 32/3 del Regolamento di Giustizia applica alla società affiliata A.S.D. Squash Firenze la sanzione pecuniaria di € 100.00.

Grossi Katiuscia
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 21 maggio 2012, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:
- Visti gli art. 1/2 - 7 - 35/d - 22 e 43/d del Regolamento di Giustizia, applica alla giocatrice Grossi Katiuscia la sanzione della squalifica per N°3 gare con decorrenza successiva alla comunicazione del presente provvedimento e da scontarsi nella corrente o successiva stagione agonistica.

Bianchetti Davide
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 21 maggio 2012, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:
- Visti gli art. 1/2 - 7 - 35/d - 22 e 43/d del Regolamento di Giustizia, applica al giocatore Bianchetti Davide la sanzione della squalifica per N°2 gare con decorrenza successiva alla comunicazione del presente provvedimento e da scontarsi nella corrente o successiva stagione agonistica.

Allegretti Gianvito
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 21 maggio 2012, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:
- Visti gli art. 1/2 - 7 - 35/d - 22 e 43/d del Regolamento di Giustizia, applica al giocatore Allegretti Gianvito la sanzione della squalifica per N°1 gara con decorrenza successiva alla comunicazione del presente provvedimento e da scontarsi nella corrente o successiva stagione agonistica.

Bianchetti Davide
La Commissione Unica d'Appello della Figs, in data 15 maggio 2012, in relazione all’appello presentato dal tesserato Bianchetti Davide, avverso il provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo Nazionale della Figs, in data 2 aprile 2012, vista ed esaminata la relativa documentazione ed assunte ulteriori informazioni, dispone la riduzione della squalifica da una giornata ad una partita, la prima in calendario nel Campionato Italiano Assoluto a Squadre, successiva alla data di emissione del presente provvedimento.

A.S.D. Agonistica R.S.C. 1988 Roma
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 5 maggio 2012, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:
- Visti gli art. 17 - 18/c – 21 - 32/3 del Regolamento di Giustizia applica alla società affiliata A.S.D. Agonistica R.S.C. 1988 Roma la sanzione pecuniaria di € 100.00.

Bianchetti Davide
La Commissione Unica d'Appello della Figs, in data 10 aprile 2012, in relazione all’appello presentato dal tesserato Bianchetti Davide, avverso il provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo Nazionale della Figs, in data 2 aprile 2012, vista ed esaminata la relativa documentazione, rilevando la necessità di approfondire con maggiore cognizione di causa e con ulteriori informazioni, il comportamento del tesserato Bianchetti Davide, sulla base di quanto previsto all'art. 83 del Regolamento di Giustizia accoglie la richiesta di sospensione e si aggiorna a data da destinarsi per la decisione definitiva.

Rambaldi Luca
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 3 Aprile 2012, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:
- Visti gli art. 1/2 - 7 - 35/d - 22 e 43/d del Regolamento di Giustizia, applica al giocatore Rambaldi Luca la sanzione della squalifica per N°3 gare con decorrenza successiva alla comunicazione del presente provvedimento e da scontarsi nella stagione agonistica 2011/2012.

Bianchetti Davide - Negro Patrizio - A.S.D. Celeste Squash Villorba
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 2 Aprile 2012, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:
- Visti gli art. 1/2 - 17 - 18/d e 22 del Regolamento di Giustizia, applica al giocatore Bianchetti Davide la sanzione della squalifica per N°1 gara da scontarsi immediatamente dopo la comunicazione del presente provvedimento nella stagione agonistica 2011/2012.
- Visti gli art. 16/2 - 18/d e 22 del Regolamento di Giustizia, applica al giocatore Negro Patrizio la sanzione della squalifica per N°1 gara da scontarsi immediatamente dopo la comunicazione del presente provvedimento nella stagione agonistica 2011/2012.
- Visti gli art. 15 - 18/c e 21 del Regolamento di Giustizia, applica alla Società affiliata A.S.D. Celeste Squash Villorba la sanzione pecuniaria di € 200,00.

Scorrano Antonio Walter
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 20 febbraio 2012, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:
- Visti gli art. 16/2 - 22 e 43/d del Regolamento di Giustizia, applica al giocatore Scorrano Antonio Walter la sanzione della squalifica per N°1 gara con decorrenza successiva alla comunicazione del presente provvedimento e da scontarsi nella stagione agonistica 2011/2012.

Cecchini Michael
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 27 febbraio 2012, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:
- Visti gli art. 1/2 - 17 - 18/b e 20 del Regolamento di Giustizia, ammonisce il giocatore Cecchini Michael diffidandolo formalmente a non commettere in futuro altre infrazioni con l'avvertimento che in difetto saranno punite più severamente.

Feritim Hamdi
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 17 febbraio 2012, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:
- Visti gli art. 1/2 - 17 - 18/b e 20 del Regolamento di Giustizia, ammonisce il giocatore Feritim Hamdi diffidandolo formalmente a non commettere in futuro altre infrazioni con l'avvertimento che in difetto saranno punite più severamente.

Speranza Pasquale Salvatore
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 08 febbraio 2012, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:
- Visti gli art. 1/2 - 17 - 18/D - 22 - 33/2 a-b e 33/7 del Regolamento di Giustizia, applica al giocatore Speranza Pasquale Salvatore la sanzione della squalifica per N°1 gara con decorrenza successiva alla comunicazione del presente provvedimento e da scontarsi nella stagione agonistica 2011/2012.

Cuppi Roberto
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 18 gennaio 2012, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:
- Visti gli art. 16/2 - 22 e 43/d del Regolamento di Giustizia, applica al giocatore Cuppi Roberto la sanzione della squalifica per N°1 gara con decorrenza successiva alla comunicazione del presente provvedimento e da scontarsi nella stagione agonistica 2011/2012.

Negro Patrizio - Santagata Riccardo
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 25 ottobre 2011, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:
- Visti gli art. 16/2 - 22 e 43/d del Regolamento di Giustizia, applica al giocatore Negro Patrizio la sanzione della squalifica per N°1 gara con decorrenza successiva alla comunicazione del presente provvedimento e da scontarsi nella stagione agonistica 2011/2012;
- Visti gli art. 16/2 - 22 e 43/d del Regolamento di Giustizia, applica al giocatore Santagata Riccardo la sanzione della squalifica per N°1 gara con decorrenza successiva alla comunicazione del presente provvedimento e da scontarsi nella stagione agonistica 2011/2012.

Facchini Iosè
La Commissione Unica d'Appello della Figs, in data 30 agosto 2011, in relazione all’appello presentato dal tesserato Iosè Facchini, avverso il provvedimento disciplinare adottato dalla Commissione Giudicante della FIGS, in data 15 giugno 2011, vista ed esaminata la relativa documentazione ed assunto ulteriori informazioni, dispone il rigetto dell'appello presentato e conferma il provvedimento di 1° grado.

Feritim Hamdi
La Commissione Unica d'Appello della Figs, in data 30 giugno 2011, in relazione all’appello presentato dal tesserato Feritim Hamdi, avverso il provvedimento disciplinare adottato dalla Commissione Giudicante della FIGS, in data 28 aprile 2011, vista ed esaminata la relativa documentazione ed assunto ulteriori informazioni, dispone la riduzione della squalifica, comminata in 1° grado, da mesi 7 a mesi 5.

Bianchetti Andrea
La Commissione Unica d'Appello della Figs, in data 30 giugno 2011, in relazione all’appello presentato dal tesserato Bianchetti Andrea, avverso il provvedimento disciplinare adottato dalla Commissione Giudicante della FIGS, in data 28 aprile 2011, vista ed esaminata la relativa documentazione ed assunto ulteriori informazioni, dispone la riduzione della squalifica, comminata in 1° grado, da mesi 7 a mesi 5.

Cecchini Michael - Ventrice Oliviero
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 24 giugno 2011, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:
- Visti gli art. 1/2 - 18/b e 20 del Regolamento di Giustizia, ammonisce il giocatore Cecchini Michael diffidandolo formalmente a non commettere in futuro altre infrazioni con l'avvertimento che in difetto saranno punite più severamente;
- Visti gli art. 1/2 - 18/b e 20 del Regolamento di Giustizia, ammonisce il giocatore Ventrice Oliviero diffidandolo formalmente a non commettere in futuro altre infrazioni con l'avvertimento che in difetto saranno punite più severamente;

Celeste Squash Villorba - Schilling Squash Rimini
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 23 giugno 2011, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:
- Visti gli art. 17 - 18/c – 21 - 32/3 e 33/2-4 del Regolamento di Giustizia applica alla società affiliata Celeste Squash Villorba la sanzione pecuniaria di € 100.00
- Visti gli art. 17 - 18/c – 21 - 32/3 e 33/2-4 del Regolamento di Giustizia applica alla società affiliata Schilling Squash Rimini la sanzione pecuniaria di € 175.00 (pena base € 100,00 + € 75,00 per la recidiva specifica reiterata)

Squash Bari
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 15 giugno 2011, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:
- Visti gli art. 17 - 18/c – 21 - 32/3 e 33/2-4 del Regolamento di Giustizia applica alla società affiliata Squash Bari la sanzione pecuniaria di € 175.00 (pena base € 100,00 + € 75,00 per la recidiva).

Facchini Iosè - Drusiani Vittorio - Speranza Pasquale
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 15 giugno 2011, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:
- Visti gli art. 1/2 - 16/d - 18/d - 22 - 33/2 a-b e 35/d del Regolamento di Giustizia, applica al tesserato Facchini Iosè la sanzione della squalifica per giorni 75 (pena base gg 45 + gg 5 per l'aggravante + gg 25 per la recidiva);
- Visti gli art. 1/2 - 22 e 43/c del Regolamento di Giustizia, applica al tesserato Drusiani Vittorio la sanzione della squalifica per N°1 gara
- Visti gli art. 1/2 - 18/b e 20 del Regolamento di Giustizia, ammonisce formalmente il tesserato Speranza Pasquale diffidandolo formalmente a non commettere in futuro altre infrazioni con l'avvertimento che in difetto saranno punite più severamente.

Bertocchi Michelangelo - Conti Luca
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 16 Maggio 2011, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:
- Visti gli art. 1/2 - 7 - 16/d - 18/d - 22 - 33/2 a-b e 35/d del Regolamento di Giustizia, applica al tesserato Bertocchi Michelangelo la sanzione della squalifica per giorni 100 (pena base gg 80 + gg 20 per l'aggravante);
- Visti gli art. 1/2 - 7 - 16/d - 18/d - 22 - 33/2 a-b e 35/d del Regolamento di Giustizia, applica al tesserato Conti Luca la sanzione della squalifica per giorni 70 (pena base gg 60 + gg 10 per l'aggravante).

Le Palestre Bondeno - Squash Bari - Athenae Napoli
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 12 maggio 2011, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:
- Visti gli art. 17 - 18/c – 21 e 32/3 del Regolamento di Giustizia applica alla società affiliata Le Palestre Bondeno la sanzione pecuniaria di € 100.00
- Visti gli art. 17 - 18/c – 21 e 32/3 del Regolamento di Giustizia applica alla società affiliata Squash Bari la sanzione pecuniaria di € 125.00
- Visti gli art. 17 - 18/c – 21 e 32/3 del Regolamento di Giustizia applica alla società affiliata Athenae Napoli la sanzione pecuniaria di € 100.00

Mastrostefano Luca
La Commissione Giudicante della Figs, il 28 aprile 2011, commina al Sig. Mastrostefano Luca, la sanzione disciplinare della sospensione dalla attività agonistica, ex art.22 Reg. Giustizia, per mesi quattro, a far data dalla notifica del presente provvedimento.

Bianchetti Andrea
La Commissione Giudicante della Figs, il 28 aprile 2011, commina al Sig. Bianchetti Andrea, la sanzione disciplinare della sospensione dalla attività agonistica, ex art.22 Reg. Giustizia, per mesi sette, a far data dalla notifica del presente provvedimento.

Feritim Hamdi
La Commissione Giudicante della Figs, il 28 aprile 2011, commina al Sig. Feritim Hamdi, la sanzione disciplinare della sospensione dalla attività agonistica, ex art.22 Reg. Giustizia, per mesi sette, a far data dalla notifica del presente provvedimento.

Zweier Robert
La Commissione Giudicante della Figs, il 28 aprile 2011, commina al Sig. Zweier Robert, la sanzione disciplinare della sospensione dalla attività agonistica, ex art.22 Reg. Giustizia, per mesi quattro, a far data dalla notifica del presente provvedimento.

Marcolini Alessandro
La Commissione Giudicante della Figs, il 28 aprile 2011, commina al Sig. Marcolini Alessandro, la sanzione disciplinare della sospensione dalla attività agonistica, ex art.22 Reg. Giustizia, per mesi sei, a far data dalla notifica del presente provvedimento.

Cabella Fabrizio
La Commissione Giudicante della Figs, il 28 aprile 2011, commina al Sig. Cabella Fabrizio, la sanzione disciplinare della sospensione dalla attività agonistica, ex art.22 Reg. Giustizia, per mesi sei, a far data dalla notifica del presente provvedimento.

Squash Bari
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 18 aprile 2011, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:
- Visti gli art. 17 - 18/c – 21 e 32/3 del Regolamento di Giustizia applica alla società affiliata Squash Bari la sanzione pecuniaria di € 100.00

Borderline Bologna - Centro Squash Firenze
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 12 aprile 2011, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:
- Visti gli art. 17 - 18/c – 21 e 32/3 del Regolamento di Giustizia applica alla società affiliata Borderline Bologna la sanzione pecuniaria di € 150.00
- Visti gli art. 17 - 18/c – 21 e 32/3 del Regolamento di Giustizia applica alla società affiliata Centro Squash Firenze la sanzione pecuniaria di € 100.00

Dau Ezio
Il Presidente Federale, in data 22 marzo 2011, in risposta alla richiesta presentata ed in ottemperanza a quanto previsto, in materia, dallo Statuto e dai Regolamenti federali, delibera di commutare la sanzione a carico del tesserato Dau Ezio in una più lieve, consistente nella interdizione per anni tre, a far data dal presente provvedimento, dal ricoprire qualsiasi carica elettiva nazionale nella Federazione Italiana Giuoco Squash.

Puleo Giuseppe Sergio - SSD First Fitness Catania
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 22 Marzo 2011, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:
- Visti gli art. 16 – 18/d-g – 22 e 25 del Regolamento di Giustizia, applica al tesserato Puleo Giuseppe Sergio la sanzione della squalifica per N°2 gare del calendario agonistico; applica alla società affiliata SSD First Fitness Catania la sanzione della squalifica del campo di gioco per N°1 gara del calendario agonistico.

Urbe Squash Roma – New Time Out Ferrara
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 14 Marzo 2011, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:
- Visti gli art. 17 - 18/c – 21 e 32/3 del Regolamento di Giustizia applica alle società affiliate Urbe Squash Roma e New Time Out Ferrara la sanzione pecuniaria di € 100.00

First Fitness Catania
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 8 Marzo 2011, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:
- Visti gli art. 17 - 18/c – 21 e 32/3 del Regolamento di Giustizia applica alla società affiliata First Fitness Catania la sanzione pecuniaria di € 100.00

Squash Firenze - Riccione Squash – Unicentro Montesilvano – Athenae Napoli – Sportkendro Triggiano – Planet Ponte S. Giovanni
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 8 Marzo 2011, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:
- Visti gli art. 17 - 18/c – 21 e 32/3 del Regolamento di Giustizia applica alle società affiliate Squash Firenze - Riccione Squash – Unicentro Montesilvano – Athenae Napoli – Sportkendro Triggiano – Planet Ponte S. Giovanni la sanzione pecuniaria di € 100.00 ciascuna.

Esposito Edoardo - Meloni Andrea
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 11 Febbraio 2011, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:
- visti gli art. 26-27 Reg. Gara e Art. 1/2 - 18/b - 20 Reg. Giustizia ammonisce i giocatori Esposito Edoardo e Meloni Andrea diffidandoli formalmente a non commettere in futuro altre infrazioni con l'avvertimento che in difetto saranno punite più severamente.

Arceci Andrea - Berlese Gianmaria - Musti Andrea - Romani Massimo - Villarosa Alessandra
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 02 Febbraio 2011, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:
- visti gli art. 26-27 Reg. Gara e Art. 1/2 - 18/b - 20 Reg. Giustizia ammonisce i giocatori Arceci Andrea, Berlese Gianmaria, Musti Andrea, Romani Massimo e Villarosa Alessandra diffidandoli formalmente a non commettere in futuro altre infrazioni con l'avvertimento che in difetto saranno punite più severamente.

Riccione Squash
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 13 Gennaio 2011, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:
- Visti gli art. 17-18/c – 21 e 32/3 del Regolamento di Giustizia applica alla società affiliata A.S.D. Riccione Squash la sanzione pecuniaria di € 200.00 (pena base 150.00 € + 50.00 € per la recidiva)

Mondo Squash Riccione
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 13 Gennaio 2011, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:
- Visti gli art. 17-18/c – 21 e 32/3 del Regolamento di Giustizia applica alla società affiliata A.S.D. Mondo Squash Riccione la sanzione pecuniaria di € 100.00

Riccione Squash
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 22 Dicembre 2010, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:
- Visti gli art. 17-18/c – 21 e 32/3 del Regolamento di Giustizia applica alla società affiliata A.S.D. Riccione Squash la sanzione pecuniaria di € 100.00

Pizzinato Vittorio
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 16 Dicembre 2010, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:

- Visti gli art. 1/2 – 7 – 18/d – 22 – 33/2 a-b – 35/d del Regolamento di Giustizia applica al giocatore Pizzinato Vittorio la sanzione della squalifica per gg. 140 (pena base gg. 80 + gg. 40 per la recidiva + gg. 20 per l’aggravante) con decorrenza successiva alla comunicazione del presente provvedimento.

L’Incontro Romagnano Sesia
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 3 Dicembre 2010, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:
- Visti gli art. 17-18/c – 21 e 32/3 del Regolamento di Giustizia applica alla società affiliata L’Incontro Romagnano Sesia la sanzione pecuniaria di € 100.00

Agonistico Bologna
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 1 Dicembre 2010, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:
- Visti gli art. 17-18/c – 21 e 32/3 del Regolamento di Giustizia applica alla società affiliata Agonistico Bologna la sanzione pecuniaria di € 100.00

Zuccarello Brenno
La Commissione Unica d'Appello della Figs, in data 29 novembre 2010, in relazione all’appello presentato dal tesserato Zuccarello Brenno, avverso il provvedimento disciplinare adottato dalla Commissione Giudicante della FIGS, in data 30 settembre 2010, vista ed esaminata la relativa documentazione ed assunto ulteriori informazioni, dispone la riduzione della squalifica, comminata in 1° grado, da mesi 6 a mesi 2.

Squash Firenze – Centro Squash Firenze
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 25 Novembre 2010, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:
- Visti gli art. 17-18/c – 21 e 32/3 del Regolamento di Giustizia applica alle società affiliate Squash Firenze e Centro Squash Firenze la sanzione pecuniaria di € 100.00 ciascuna.

Planet Squash Ponte S. Giovanni – Squash Foligno
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 19 Novembre 2010, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:
- Visti gli art. ½ - 18b - 20 del Regolamento di Giustizia e art. 36 del Regolamento di Gara ammonisce formalmente le società affiliate Planet Squash Ponte S. Giovanni e Squash Foligno invitandole per il futuro ad astenersi dal commettere altre infrazioni con l’avvertimento che saranno punite più severamente.

Prosport Torino
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 11 Novembre 2010, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:
- Visti gli art. 17-18/c – 21 e 32/3 del Regolamento di Giustizia applica alla società affiliata Prosport Torino la sanzione pecuniaria di € 150.00

Halley Squash Parma – Schilling Squash Rimini – Prosport Torino
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 8 Novembre 2010, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:
- Visti gli art. 17 - 18/c – 21 e 32/3 del Regolamento di Giustizia applica alla società affiliata Halley Squash Parma la sanzione pecuniaria di € 150.00
- Visti gli art. 17 - 18/c – 21 e 32/3 del Regolamento di Giustizia applica alle società affiliate Schilling Squash Rimini e Prosport Torino la sanzione pecuniaria di € 100.00 ciascuna

Alemanni Marco
La Commissione Giudicante della Figs, il 30 settembre 2010, commina al Sig. Alemanni Marco, la sanzione disciplinare della sospensione dalla attività agonistica, ex art.22 Reg. Giustizia, per mesi nove, a far data dalla notifica del presente provvedimento.

Cuppi Roberto
La Commissione Giudicante della Figs, il 30 settembre 2010, commina al Sig. Cuppi Roberto, la sanzione disciplinare della sospensione dalla attività agonistica, ex art.22 Reg. Giustizia, per mesi nove, a far data dalla notifica del presente provvedimento.

Fabbri Filippo
La Commissione Giudicante della Figs, il 30 settembre 2010, commina al Sig. Fabbri Filippo, la sanzione disciplinare della sospensione dalla attività agonistica, ex art.22 Reg. Giustizia, per mesi sei, a far data dalla notifica del presente provvedimento.

Radice Elena
La Commissione Giudicante della Figs, il 30 settembre 2010, commina alla Sig.ra Radice Elena, la sanzione disciplinare della sospensione dalla attività agonistica, ex art.22 Reg. Giustizia, per mesi sei, a far data dalla notifica del presente provvedimento.

Salamone Sauro
La Commissione Giudicante della Figs, il 30 settembre 2010, commina al Sig. Salamone Sauro, la sanzione disciplinare della sospensione dalla attività agonistica, ex art.22 Reg. Giustizia, per mesi sei, a far data dalla notifica del presente provvedimento.

Zuccarello Brenno
La Commissione Giudicante della Figs, il 30 settembre 2010, commina al Sig. Zuccarello Brenno, la sanzione disciplinare della sospensione dalla attività agonistica, ex art.22 Reg. Giustizia, per mesi sei, a far data dalla notifica del presente provvedimento.

Murra Matteo
La Commissione Unica d'Appello della Figs, in data 15 Luglio 2010, in relazione all’appello presentato dal tesserato Murra Matteo, avverso il provvedimento disciplinare adottato dalla Commissione Giudicante della FIGS, in data 27 Maggio 2010, vista ed esaminata la relativa documentazione ed assunto ulteriori informazioni, dispone la riduzione della squalifica, comminata in 1° grado, da mesi 9 a mesi 5.

Power Jonathon
Roma, 2 luglio 2010 - Il CONI comunica che, a seguito degli esami eseguiti dal Laboratorio di Roma, è stato accertato un caso di positività. Nel primo campione analizzato, è stata rilevata la presenza di THC Metabolita per Jonathon Power, tesserato della Federazione Italiana Giuoco Squash, al controllo in competizione disposto dal Comitato Controlli del CONI il 5 giugno 2010 a Riccione, in occasione delle semifinali del Campionato Assoluto a squadre. Il Tribunale Nazionale Antidoping ha provveduto a sospendere l'atleta in via cautelare, accogliendo la richiesta di sospensione presentata dall’Ufficio di Procura Antidoping.

Lasciarrea Luca
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 28 Giugno 2010, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:
- visti gli art. 1/2 – 18/b e 20 del regolamento di giustizia, in relazione ai fatti avvenuti in occasione del torneo “Italian Junior Open 2010” svoltosi presso il Centro Tecnico Federale Figs di Riccione in data 18-19-20/06/2010, ammonisce formalmente il giocatore Lasciarrea Luca invitandolo per il futuro ad astenersi dal commettere altre infrazioni con l’avvertimento che sarà punito più severamente.

Coppola Claudio – Micoli Marco
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 16 Giugno 2010, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:
- visti gli art. 16/2 – 23 e 43/c del regolamento di giustizia, in relazione ai fatti avvenuti in occasione della Coppa Italia Maschile a squadre svoltasi presso il Centro Tecnico Federale Figs di Riccione in data 11-12-13/06/2010, applica ai giocatori Coppola Claudio e Micoli Marco la sanzione della squalifica per N°1 gare con decorrenza successiva alla comunicazione del presente provvedimento.

Ferrari Silvano
La Commissione Giudicante della Figs, il 27 Maggio 2010, commina al Sig. Ferrari Silvano, la sanzione disciplinare della sospensione dalla attività agonistica, ex art.22 Reg. Giustizia, per mesi sei, a far data dalla notifica del presente provvedimento.

Murra Matteo
La Commissione Giudicante della Figs, il 27 Maggio 2010, commina al Sig. Murra Matteo, la sanzione disciplinare della sospensione dalla attività agonistica, ex art.22 Reg. Giustizia, per mesi nove, a far data dalla notifica del presente provvedimento.

Feritim Hamdi
La Commissione Giudicante della Figs, il 27 Maggio 2010, commina al Sig. Feritim Hamdi, la sanzione disciplinare della sospensione dalla attività agonistica, ex art.22 Reg. Giustizia, per mesi sei, a far data dalla notifica del presente provvedimento.

Zweier Robert
La Commissione Giudicante della Figs, il 27 Maggio 2010, commina al Sig. Zweier Robert, la sanzione disciplinare della sospensione dalla attività agonistica, ex art.22 Reg. Giustizia, per mesi sei, a far data dalla notifica del presente provvedimento.

Ruenes Ruben Dario
La Commissione Giudicante della Figs, il 27 Maggio 2010, commina al Sig. Ruenes Ruben Dario, la sanzione disciplinare della sospensione dalla attività agonistica, ex art.22 Reg. Giustizia, per mesi sei, a far data dalla notifica del presente provvedimento.

Bernes Marco
La Commissione Giudicante della Figs, il 27 Maggio 2010, commina al Sig. Bernes Marco, la sanzione disciplinare della sospensione dalla attività agonistica, ex art.22 Reg. Giustizia, per mesi sei, a far data dalla notifica del presente provvedimento.

Bianchetti Andrea
La Commissione Giudicante della Figs, il 27 Maggio 2010, commina al Sig. Bianchetti Andrea, la sanzione disciplinare della sospensione dalla attività agonistica, ex art.22 Reg. Giustizia, per mesi sei, a far data dalla notifica del presente provvedimento.

Mastrostefano Luca
La Commissione Giudicante della Figs, il 27 Maggio 2010, commina al Sig. Mastrostefano Luca, la sanzione disciplinare della sospensione dalla attività agonistica, ex art.22 Reg. Giustizia, per mesi sei, a far data dalla notifica del presente provvedimento.

Alemanni Marco
La Commissione Giudicante della Figs, il 20 Maggio 2010, commina al Sig. Alemanni Marco, la sanzione disciplinare della sospensione dalle cariche societarie e federali, di cui all’Art. 29 Reg. Giustizia, per mesi otto, a far data dalla notifica del presente provvedimento.

Giusfredi Carolina
La Commissione Giudicante della Figs, il 20 Maggio 2010, commina alla Sig.ra Giusfredi Carolina la sanzione disciplinare della sospensione dalle cariche societarie e federali, di cui all’Art. 29 Reg. Giustizia, per mesi quattro, i quali andranno ad aggiungersi agli otto già irrogati, con decorrenza sempre a far data dalla notifica del primo provvedimento del 17 Febbraio 2010.

Dau Ezio
La Commissione Giudicante della Figs, il 20 Maggio 2010, commina al Sig. Dau Ezio, la sanzione disciplinare della sospensione dalle cariche societarie e federali, di cui all’Art. 29 Reg. Giustizia, per mesi dieci, a far data dalla notifica del presente provvedimento.

Martire Giampaolo
La Commissione Giudicante della Figs, il 20 Maggio 2010, commina al Sig. Martire Giampaolo, la sanzione disciplinare della sospensione dalla attività agonistica, ex art. 22 Reg. Giustizia, per mesi nove, a far data dalla notifica del presente provvedimento.

Rossi Alberto
La Commissione Giudicante della Figs, il 20 Maggio 2010, commina al Sig. Rossi Alberto, la sanzione disciplinare della sospensione dalla attività agonistica, ex art. 22 Reg. Giustizia, per mesi sei, a far data dalla notifica del presente provvedimento.

Menozzi Enrico
La Commissione Giudicante della Figs, il 20 Maggio 2010, commina al Sig. Menozzi Enrico, la sanzione disciplinare della sospensione dalla attività agonistica, ex art. 22 Reg. Giustizia, per mesi sei, a far data dalla notifica del presente provvedimento.

Azzali Luca
La Commissione Giudicante della Figs, il 20 Maggio 2010, commina al Sig. Azzali Luca, la sanzione disciplinare della sospensione dalla attività agonistica, ex art. 22 Reg. Giustizia, per mesi sei, a far data dalla notifica del presente provvedimento.

Fambri Federico
La Commissione Giudicante della Figs, il 20 Maggio 2010, commina al Sig. Fambri Federico, la sanzione disciplinare della sospensione dalla attività agonistica, ex art. 22 Reg. Giustizia, per mesi sei, a far data dalla notifica del presente provvedimento.

Barker Peter
La Commissione Giudicante della Figs, il 20 Maggio 2010, commina al Sig. Barker Peter, la sanzione disciplinare della sospensione dalla attività agonistica, ex art. 22 Reg. Giustizia, per mesi dodici, a far data dalla notifica del presente provvedimento.

Del Tufo Danilo – Farci Andrea
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 18 Maggio 2010, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:
- visti gli art. 16/2 – 23 e 43/c del regolamento di giustizia, in relazione ai fatti avvenuti in occasione del Campionato Italiano Individuale Cat. C svoltosi presso il Centro Tecnico Federale Figs di Riccione in data 14-15-16/05/2010, applica ai giocatori Danilo Del Tufo e Farci Andrea la sanzione della squalifica per N°2 gare con decorrenza successiva alla comunicazione del presente provvedimento.

Mastrostefano Luca - Bianchetti Andrea
La Commissione Giudicante della Figs, in data 28 Aprile 2010, vista la richiesta di provvedimento cautelare ex art. 86 Reg. Giustizia, ha emesso nei confronti dei tesserati Luca Mastrostefano e Andrea Bianchetti, il provvedimento di sospensione sino al 27/06/2010.

Squash Club Cagliari – First Fitness Catania – Squash Club Foligno – Squash 1989 Milano
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 20 Aprile 2010, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:

- Visti gli art. 17-18/c – 21 e 32/3 del Regolamento di Giustizia applica alle società affiliate Squash Club Cagliari e First Fitness Catania la sanzione pecuniaria di € 100.00 ciascuna; Squash Club Foligno e Squash 1989 Milano la sanzione pecuniaria di 200.00 € ciascuna.

Squash Club Cagliari - First Fitness Catania
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 30 Marzo 2010, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:

- Visti gli art. 17-18/c – 21 e 32/3 del Regolamento di Giustizia applica alle società affiliate Squash Club Cagliari e First Fitness Catania - la sanzione pecuniaria di € 100.00 ciascuna.

Pitorri Ernesto
La Commissione Unica d'Appello della Figs, in data 8 Aprile 2010, preso atto degli atti contenuti nel fascicolo trasmesso dall'Ufficio di Procura Antidoping del CONI, con lettera del 26 Marzo 2010, dispone, ai sensi dell'art. 10.4 del Codice WADA, l’applicazione al tesserato Ernesto Pitorri della sanzione minima prevista, e cioè un richiamo con nota di biasimo per non aver assolto agli obblighi regolamentari in materia di DUT.

Palagym Udine - Newline Mestre - Freetime Roma - Squash Center Bari - Schilling Squash Rimini - Centro Squash Firenze
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 1 Marzo 2010, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:

- Visti gli art. 17-18/c – 21 e 32/3 del Regolamento di Giustizia applica alle società affiliate Palagym Udine - Newline Mestre - Freetime Roma - Squash Center Bari - Schilling Squash Rimini - la sanzione pecuniaria di € 150.00 ciascuna; Centro Squash Firenze € 300.00 per la reiterazione della violazione.

2001 Padova – City Club Magic Firenze – 360° Sport Genova – Schilling Squash Rimini – Nuovo Mondo Capezzano Pianore – Squash Racket Two Roma
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 25 Febbraio 2010, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:

- Visti gli art. 17-18/c – 21 e 32/3 del Regolamento di Giustizia applica alle società affiliate 2001 Padova – City Club Magic Firenze – 360° Sport Genova – Schilling Squash Rimini – Nuovo Mondo Capezzano Pianore – Squash Racket Two Roma – la sanzione pecuniaria di € 100.00 ciascuna

Giusfredi Carolina
La Commissione Giudicante della Figs, il 17 Febbraio 2010, commina alla Sig.ra Giusfredi Carolina la sanzione disciplinare dell'interdizione da cariche societarie, ex art. 18 lett. k del Regolamento di Giustizia, per mesi otto, a far data dalla notifica del presente provvedimento.

Laude Nico
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 12 Febbraio 2010, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:
- visti gli art. 16/2 – 23 e 43/c del regolamento di giustizia, in relazione ai fatti avvenuti in occasione del Campionato Italiano Individuale Cat. NC svoltosi presso il Centro Tecnico Federale Figs di Riccione in data 06-07/02/2010, applica al giocatore Laude Nico la sanzione della squalifica per N°2 gare con decorrenza successiva alla comunicazione del presente provvedimento.

Andrea Ottolenghi
La Commissione Unica d'Appello della Figs, in data 2 Febbraio 2010, preso atto degli atti contenuti nel fascicolo trasmesso dall'Ufficio di Procura Antidoping del CONI, con lettera del 26 Gennaio 2010, dispone, ai sensi dell'art. 10.4 del Codice WADA, la sospensione del tesserato Andrea Ottolenghi, per un periodo di mesi tre, a far data dalla sospensione cautelare erogata in data 11 Gennaio 2010.

Riccardo Santagata
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 26 Gennaio 2010, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:
- visti gli art. 1/2, 16, 17 e 35/b-d del regolamento di giustizia, in relazione ai fatti avvenuti in occasione del Torneo Categoria C Città d'Italia svoltosi presso lo Squash Center Bari in data 23-24/01/2010, applica al giocatore Santagata Riccardo la sanzione della squalifica per gg. 60 con decorrenza successiva alla comunicazione del presente provvedimento.

Andrea Ottolenghi
La Commissione Unica d'Appello della Figs, in data 11 Gennaio 2010, preso atto della comunicazione dell'Ufficio di Procura Antidoping del CONI, dispone ai sensi del Codice Mondiale Antidoping WADA, così come recepito nelle Norme Sportive Antidoping del CONI-NADO, l'immediata sospensione cautelare del tesserato Andrea Ottolenghi (A.S.D. Scorpion Cosenza).

Facchini Josè
La Commissione Unica d'Appello, in relazione all'appello presentato dal tesserato Facchini Josè, avverso il provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo Nazionale della FIGS in data 27 Ottobre 2009, vista ed esaminata la relativa documentazione ed assunto ulteriori informazioni, dispone la riduzione della squalifica, comminata in 1° grado, al tesserato Facchini Josè, da giorni 90 a giorni 40.

Allegretti Gianvito
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 24 Novembre 2009, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:
- visti gli art. 1/2, 18/d e 20 del regolamento di giustizia, in relazione ai fatti avvenuti in occasione del Torneo Open Città d'Italia svoltosi presso lo Squash Mania Brescia in data 21-22/11/2009, ammonisce formalmente il giocatore Allegretti Gianvito invitandolo per il futuro ad astenersi a commettere altre infrazioni con l’avvertimento che sarà punito più severamente.

Rocca Simone
La Commissione Giudicante della Figs, in data 18 Novembre 2009, commina al Sig. Simone Rocca, in relazione alla violazione degli art. 71-72 del Regolamento di Giustizia Federale, la sanzione disciplinare della squalifica per mesi quattro a far data dalla notifica del presente provvedimento.

Pisanelli Aldo
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 27 Ottobre 2009, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:
- visti gli art. 1/2, 18/d e 20 del regolamento di giustizia, in relazione ai fatti avvenuti in occasione del Torneo Interregionale Cat. B M/F svoltosi presso lo Squash Center Bari in data 17-18/10/2009, applica al giocatore Pisanelli Aldo la sanzione dell’ammonizione invitandolo per il futuro ad astenersi a commettere altre infrazioni con l’avvertimento che sarà punito più severamente.

Facchini Josè - Galifi Stephane
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 27 Ottobre 2009, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:

- visti gli art. 1/2, 18/d, 22 e 33/a-b del regolamento di giustizia, in relazione ai fatti avvenuti in occasione del Torneo Open Maschile Città d’Italia svoltosi presso il Centro Squash Firenze in data 24-25/10/2009, applica al giocatore Facchini Josè la sanzione della squalifica per gg. 90 (pena base 60 gg. + gg. 30 per la recidiva) con decorrenza successiva alla comunicazione del presente provvedimento.

- visti gli art. 1/2, 18/d, 22 e 35/b-f del regolamento di giustizia, in relazione ai fatti avvenuti in occasione del Torneo Open Maschile Città d’Italia svoltosi presso il Centro Squash Firenze in data 24-25/10/2009, applica al giocatore Galifi Stephane la sanzione della squalifica per gg. 75 (pena base 60 gg. + gg. 15 per l’aggravante) con decorrenza successiva alla comunicazione del presente provvedimento.

Gentiletti Achille

La Commissione Giudicante della Figs, in data 22 Luglio 2009, commina al Sig. Gentiletti Achille, visti gli artt. 9 - 18/k - 37 comma 2 del Regolamento di Giustizia Federale, la sanzione disciplinare della inibizione dal ricoprire cariche societarie per mesi otto a far data dalla notifica del presente provvedimento.

Facchini Josè - El Hindi Wael - A.S.D. Crazy Team Torino - A.S.D. Urbe Squash Roma
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 22 Giugno 2009, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:

- visti gli art. 1/2, 18/d e 22 del regolamento di giustizia, in relazione ai fatti avvenuti in occasione del Campionato Italiano a Squadre Assoluto svoltosi presso il Centro Federale di Riccione in data 5-6-7/06/2009, applica ai giocatori Facchini Josè e El Hindi Wael la sanzione della squalifica per gg. 30 con decorrenza successiva alla comunicazione del presente provvedimento;

- visti gli art. 2/4, 18/c e 21 del regolamento di giustizia, in relazione ai fatti avvenuti in occasione del Campionato Italiano a Squadre Assoluto svoltosi presso il Centro Federale di Riccione in data 5-6-7/06/2009, applica alle Società Affiliate A.S.D. Crazy Team Torino e A.S.D. Urbe Squash Roma la sanzione pecuniaria di € 200,00 ciascuna.

A.S.D. Squash Club Foligno - A.S.D. Schilling Squash Rimini
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 11 Maggio 2009, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:

- visti gli art. 15, 18/c e 21 del regolamento di giustizia, in relazione ai fatti avvenuti in occasione dei Campionati Italiani a Squadre NC svoltisi presso il Centro Federale di Riccione in data 13-14-15/03/2009, applica alla Società Affiliata A.S.D. Squash Club Foligno la sanzione pecuniaria di € 250,00.

- visti gli art. 15, 18/c e 21 del regolamento di giustizia, in relazione ai fatti avvenuti in occasione dei Campionati Italiani a Squadre NC svoltisi presso il Centro Federale di Riccione in data 13-14-15/03/2009, applica alla Società Affiliata A.S.D. Schilling Squash Rimini la sanzione pecuniaria di € 100,00.

Rocca Simone
La commissione Giudicante della Figs, il 16 Aprile 2009, commina al Sig. Rocca Simone, in relazione alla violazione dell'art. 17 del Regolamento di Giustizia Federale, la sanzione disciplinare della ammonizione, rimproverando il tesserato per il comportamento tenuto, con espresso invito ad astenersi, nel futuro, da simili violazioni, anche per la carica che egli riveste.

Cecchini Martin
La commissione Giudicante della Figs, il 16 Aprile 2009, commina al Sig. Cecchini Martin, in relazione alla violazione dell'art. 7 del Regolamento di Giustizia Federale, la sanzione disciplinare della squalifica per mesi due, a far data dalla notifica del presente provvedimento, oltre all'ammonizione, rimproverando il tesserato per il comportamento tenuto, con espresso invito ad astenersi, nel futuro, da simili violazioni.

Rocca Simone
Il Giudice Sportivo Nazionale, il 4 Marzo 2009, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:

visto l'art. 1/2 e 18/d e 22 del regolamento di giustizia in relazione ai fatti avvenuti in occasione del torneo Città d'Italia Open svoltosi presso il City Club di Firenze in data 28/02 - 01/03/2009, applica al giocatore Rocca Simone la sanzione della squalifica per gg. 20 con decorrenza successiva alla comunicazione del presente provvedimento.

Musiani Gianluca
Il Giudice Sportivo Nazionale, il 4 Marzo 2009, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:

visto l'art. 1/2 e 18/b e 20 del regolamento di giustizia in relazione ai fatti avvenuti in occasione dei Campionati Italiani Individuali NC svoltisi presso il Centro Tecnico Federale Figs di Riccione in data 07-08/02/2009, ammonisce formalmente il giocatore Musiani Gianluca invitandolo per il futuro ad astenersi dal commettere altre infrazioni con l'avvertimento che sarà punito più severamente.

Bertocchi Michelangelo
Il Giudice Sportivo Nazionale, il 10 Giugno 2008, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:

visto l'art. 18/b e 20 del regolamento di giustizia in relazione ai fatti avvenuti in occasione dei Campionati Italiani Assoluti / B / C svoltisi presso il Centro Tecnico Federale Figs di Riccione in data 16-17-18/05/2008, applica al giocatore Michelangelo Bertocchi la sanzione dell'ammonizione diffidandolo formalmente a non commettere in futuro altre infrazioni con l'avvertimento che in difetto sarà punito più severamente.

Marotta Giacomo
Il Giudice Sportivo Nazionale, il 10 Giugno 2008, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:

visto l'art. 18/d e 20 del regolamento di giustizia in relazione ai fatti avvenuti in occasione dei Campionati Italiani Assoluti / B / C svoltisi presso il Centro Tecnico Federale Figs di Riccione in data 16-17-18/05/2008, applica al giocatore Marotta Giacomo la sanzione della squalifica per giorni 30 con decorrenza dalla comunicazione del presente provvedimento.

Bellemo Michele
Il Giudice Sportivo Nazionale, il 10 Giugno 2008, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:

visto l'art. 18/d e 20 del regolamento di giustizia in relazione ai fatti avvenuti in occasione dei Campionati Italiani Assoluti / B / C svoltisi presso il Centro Tecnico Federale Figs di Riccione in data 16-17-18/05/2008, applica al giocatore Bellemo Michele la sanzione della squalifica per giorni 80 con decorrenza dalla comunicazione del presente provvedimento.

Santini Alessandro - Allevato Paolo - Pelz Mirco - Ruscello Riccardo
Il Giudice Sportivo Nazionale, il 10 Giugno 2008, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:

visto l'art. 18/b e 20 del regolamento di giustizia in relazione ai fatti avvenuti in occasione della Premiazione del Campionati Italiani Assoluti / B / C svoltisi presso il Centro Tecnico Federale Figs di Riccione in data 16-17-18/05/2008, applica ai giocatori Santini Alessandro - Allevato Paolo - Pelz Mirco - Ruscello Riccardo la sanzione dell'ammonizione diffidandoli formalmente a non commettere in futuro altre infrazioni con l'avvertimento che saranno puniti più severamente.

Pizzinato Vittorio - Montana Gianluca
Il Giudice Sportivo Nazionale, il 05 Maggio 2008, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:

visto l'art. 18/d e 22 del regolamento di giustizia in relazione ai fatti avvenuti in occasione del Torneo Interregionale di Categoria B Maschile presso il Celeste Squash di Villorba (TV) in data 26/04/2008, applica ai giocatori Pizzinato Vittorio e Montana Gianluca la sanzione della squalifica per giorni 60 con decorrenza dalla comunicazione del presente provvedimento.

Fortunato Colucci Lorenzo - Diamadopoulos Dimitri
Il Giudice Sportivo Nazionale, il 15 Aprile 2008, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:

visto l'art. 1 - 2 -18/b e 20 del regolamento di giustizia in relazione ai fatti avvenuti in occasione del Campionato Italiano Giovanile Under 17 svoltosi presso il Centro Tecnico Federale Figs di Riccione in data 05-06/04/2008, applica ai giocatori Fortunato Colucci Lorenzo e Diamadopoulos Dimitri la sanzione dell'ammonizione diffidandoli formalmente a non commettere in futuro altre infrazioni con l'avvertimento che saranno puniti più severamente.

A.S.D. Schilling Squash Rimini
Il Giudice Sportivo Nazionale, il 21 Marzo 2008, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:

visto l'art. 15 - 18 e 21 del regolamento di giustizia in relazione ai fatti avvenuti in del Campionato Italiano NC a Squadre 2008 svoltosi presso il Centro Tecnico Federale Figs di Riccione in data 14-16/03/2008 e segnatamente alle intemperanze da parte della tifoseria dell'affiliato Schilling Squash Rimini in occasione dell'incontro con la squadra dell'S.O.S. Milano, applica alla Società Affiliata Schilling Squash Rimini la sanzione pecuniaria di 100.00 €.

Berardi Antonio
Il Giudice Sportivo Nazionale, il 21 Marzo 2008, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:

visto l'art. 1 - 2 -18/b e 20 del regolamento di giustizia in relazione ai fatti avvenuti in del Campionato Italiano NC a Squadre 2008 svoltosi presso il Centro Tecnico Federale Figs di Riccione in data 14-16/03/2008, applica al giocatore Berardi Antonio la sanzione dell'ammonizione diffidandolo formalmente a non commettere in futuro altre infrazioni con l'avvertimento che in difetto saranno punite più severamente.

Rocca Simone
Il Giudice Sportivo Nazionale, il 27 Febbraio 2008, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:

visto l'art. 16/b del regolamento di giustizia in relazione ai fatti avvenuti in occasione del torneo Open "Città d'Italia" svoltosi presso il City Club di Firenze, applica al giocatore Rocca Simone la sanzione inibitoria di partecipazione alla prima gara in calendario successiva alla comunicazione del presente provvedimento.

Martire Gianpaolo
La Commissione Giudicante della Figs, riunitasi in data 21/02/2008, per l'illecito di cui all'artt. 7 del Regolamento di Giustizia, emette provvedimento di condanna con il quale si commina al Sig. Martire Gianpaolo la squalifica per due mesi e cinque giorni a far data dal presente provvedimento. La Commissione irroga al Sig. Martire Gianpaolo la sanzione dell'ammonizione con l'invito a che non abbia più a commettere simili infrazioni.

Violati Stefano - Rosati Carlo
Il Giudice Sportivo Nazionale, il 19 Febbraio 2008, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:

Squalifica, per il periodo di giorni 20, al tesserato Violati Stefano, per i fatti avvenuti in occasione del Torneo Interregionale Cat. B, svoltisi presso l'Agonistica Roman S.C. Roma, nei giorni 02/03 Febbraio 2008;

ammonisce il tesserato Rosati Carlo diffidandolo a non commettere ulteriori infrazioni con avvertimento che in difetto sarà punito più severamente.

Polles Piero - Geminiani Roberto
Il Giudice Sportivo Nazionale, il 05 Febbraio 2008, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari:

Squalifica, per il periodo di giorni 60, al tesserato Polles Piero, per i fatti avvenuti in occasione del Torneo Interregionale Cat. C1, svoltisi presso il Newline Mestre, nei giorni 08/09 Dicembre 2007;

Squalifica, per il periodo di giorni 20, al tesserato Geminiani Roberto, per i fatti avvenuti in occasione del Torneo Interregionale Cat. C1, svoltisi presso il Newline Mestre, nei giorni 08/09 Dicembre 2007.