La Gestione dei Collaboratori Sportivi

Lavoratori sportivi e volontari: una distinzione fondamentale

La Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021, in vigore nella sua applicazione integrale dal 1° luglio 2023) ha ridefinito in modo completo l’inquadramento dei collaboratori delle ASD, tracciando una distinzione netta tra volontario e lavoratore sportivo. Sono considerati lavoratori sportivi, ai sensi dell’art. 25 D.Lgs.

36/2021, le seguenti figure: atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara, nonché le altre figure tecniche individuate dalle singole Federazioni Sportive Nazionali.
Le prestazioni possono essere svolte in forma subordinata, autonoma oppure di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.). Nella pratica, la forma contrattuale quasi universalmente adottata nelle ASD è il co.co.co. sportivo, che consente di mantenere un’autonomia tecnica del collaboratore pur nell’ambito di un rapporto continuativo con l’ente.

Va distinto dal lavoratore sportivo il collaboratore amministrativo-gestionale: si tratta di figure addette all’accoglienza, al tesseramento, alla segreteria e alla contabilità di base, che godono degli stessi vantaggi fiscali e previdenziali del lavoratore sportivo ma non rientrano in quella categoria e seguono procedure comunicative parzialmente diverse.

Riferimento normativo: D.Lgs. 36/2021, artt. 25–37 (lavoro sportivo); art. 37 c. 4 D.Lgs. 36/2021 (collaboratore amministrativo-gestionale); art. 29 D.Lgs. 36/2021 (volontari sportivi).

ATTENZIONE

La normativa di riferimento è complessa e soggetta a frequenti modifiche, prima di assumere decisioni o adottare atti, si raccomanda di rivolgersi a professionisti abilitati e di verificare la disciplina vigente. Gli autori e la Federazione Italiana Giuoco Squash, che ha predisposto la presente pagina, non rispondono di eventuali danni o conseguenze derivanti dall'uso delle informazioni in essa contenute.